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Questa pagina riporta lo statuto di Fondazione ICONA e l’Atto...

Statuto

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in Milano per volontà della GlaxoSmithKline S.p.A. una Fondazione denominata “Icona“.

La Fondazione ha sede in Milano.


Articolo 2 - SCOPO

Gli scopi della Fondazione, unicamente culturali e scientifici con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono quelli di: promuovere la ricerca nell’ambito della malattia da HIV attraverso il mantenimento e lo sviluppo del Database dello Studio di Coorte ICONA e il suo appropriato sfruttamento scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura. Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l’utilizzo del Database “ICONA”, che verrà costantemente aggiornato e monitorato nel tempo, attraverso il continuo apporto di dati clinici, materiali biologici, studi, ricerche, seminari, simposi ecc...

Suddetti scopi verranno raggiunti altresì mediante l’utilizzo, per le finalità sopra descritte, dei ricavati provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura.


Articolo 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito inizialmente dalla somma di denaro conferita a titolo di liberalità dalla Fondatrice “GlaxoSmithKline S.p.A.“ sede in Verona Via A Fleming 2, all’atto della costituzione.

Successivamente verrà incrementato mediante acquisizione della titolarità del “Database ICONA”, la cui piena proprietà verrà trasferita a titolo di liberalità alla Fondazione dalla Fondatrice “GlaxoSmithKline S.p.A.“, per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione medesima, mediante specifico atto di donazione, separato e distinto, nelle forme di legge.

Il patrimonio potrà venire ulteriormente aumentato mediante altri contributi donazioni, erogazioni o legati di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio medesimo.


Articolo 4 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio come sopra;
  3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici;
  4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  4. il Comitato di Presidenza
  5. la Segreteria Scientifica della Fondazione;
  6. il Comitato Scientifico;
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti.
  8. Community Advisory Board.

Articolo 6 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 16 membri rieleggibili. La società Fondatrice designerà un massimo di quattro componenti il Consiglio, di cui almeno uno proveniente dalla comunità scientifica e almeno uno dalla comunità dei pazienti. Gli altri membri verranno designati due dall’Istituto Nazionale di Malattie Infettive in Roma, uno dall’Istituto Superiore di Sanità, due dall’Università degli Studi di Milano (Polo Sacco e Polo San Paolo), uno dall’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, uno dall’Università di Roma Tor Vergata, uno dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Roma), uno dall’Università di Torino, uno dall’Università di Brescia, uno dall’Università di Bologna, e uno dall’Università di Bari. Tali designazioni, che verranno effettuate scegliendo tra gli esperti delle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione, sono da intendersi a carattere di merito, non di rappresentanza o delega dell'ente designatore, escludendo pertanto qualsivoglia rivalsa sul soggetto designatore per l'operato in Fondazione del designato. In sede di nomina del primo Consiglio di Amministrazione, gli enti sopra indicati provvederanno alla designazione su richiesta del componente il Consiglio proveniente dalla comunità scientifica indicato dalla Fondatrice. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte dei soggetti diversi da Fondatrice non siano formalizzate entro la data di costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati da Fondatrice, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all’integrazione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; si considererà interamente decaduto qualora oltre la metà dei suoi membri si sia dimessa, sia incapacitata, o sia decaduta per qualsiasi motivo dalla carica. Alla scadenza del mandato del Consiglio - come pure qualora uno o più membri dello stesso vengano a mancare per le cause sopra indicate - la nomina o la sostituzione avverranno per designazione dell’ente da cui il consigliere o i consiglieri decaduti furono originariamente nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche se uscente o dimissionario. Qualora tali designazioni non siano formalizzate entro quaranta giorni dalla proposta di cui sopra, si applicheranno le medesime regole e tempistiche previste per la costituzione del primo Consiglio di Amministrazione. I nuovi consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa dalla carica nel corso del mandato dureranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione esistente.


Articolo 7 - COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d’Amministrazione di:

  1. gestire la Fondazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
  3. predisporre e approvare il regolamento delle attività della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
  4. approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo;
  5. deliberare eventuali modifiche allo statuto (che verranno approvate solo con la maggioranza di almeno 3/4 del consiglio);
  6. nominare al suo interno, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati (max 3 anni);
  7. sentito il Presidente, nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio la Segreteria Scientifica, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata (max 3 anni);
  8. nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio il Comitato Scientifico, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).

La carica di Consigliere, Presidente, Vice-Presidente e Membro del Comitato di Presidenza così come di membro della Segreteria Scientifica e del Comitato Scientifico, è gratuita, spettando unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni assegnate. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente almeno 7 (sette) giorni liberi prima della riunione con lettera, contenente l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica al domicilio degli amministratori. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno, al domicilio degli amministratori. Le adunanze del Consiglio sono valide a condizione che vi sia stata regolare convocazione e quando sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di quella riunione. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in audio-video conferenza o in sola audio conferenza purché in entrambe le ipotesi si verifichino le seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
  • che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni di Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle rispettive sedute. Le decisioni del consiglio di amministrazione, quando la legge lo consenta e nei limiti previsti dalla legge stessa, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti da inviarsi a tutti gli Amministratori e Sindaci che contengano il medesimo testo di decisione da cui risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l’espressione del consenso. Le decisioni assumono la data di detto termine. Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica o di maggioranze diverse ove previste dallo statuto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e firmate dal Presidente ovvero dall’Amministratore delegato ove nominato. Tutte le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega e con possibilità di avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno due volte l’anno circa le operazioni compiute nell’esercizio della delega.


Articolo 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l’osservanza dello statuto, del regolamento, provvede all’esecuzione delle deliberazioni consiliari, mantiene i rapporti con le autorità tutorie e nomina i membri del Comitato di Presidenza. Il caso di mancanza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente o in difetto il consigliere più anziano di età del Consiglio.


Articolo 9 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto, sentito il Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fa le veci in caso di sua assenza. Decade con la decadenza del Consiglio di Amministrazione o in caso di dimissioni.


Articolo 10 - IL COMITATO DI PRESIDENZA

E’ composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di altri 3 membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Presidente. I membri del Comitato di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Comitato di Presidenza ha soltanto la funzione di coadiuvare il Presidente nelle attività proprie della Presidenza, compresa la preparazione della documentazione, e l'istruzione delle pratiche da presentare al Consiglio di Amministrazione.


Articolo 11 - SEGRETERIA SCIENTIFICA

La Segreteria Scientifica della Fondazione, costituita non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione, è composta da un minimo di due membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata. La Segreteria Scientifica della Fondazione ha la funzione di coordinare il Comitato Scientifico, visionare le proposte di studi per verificarne la fattibilità prima della valutazione del Comitato Scientifico. Fa da tramite tra il Comitato Scientifico e il Comitato di Presidenza, per ogni possibile motivazione, per verificare la sostenibilità degli studi proposti e per la eventuale richiesta di impegno di fondi della Fondazione stessa.


Art. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, costituito non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Presidenza nella gestione operativa delle attività scientifiche della Fondazione, come meglio specificato nel relativo regolamento. Vaglia le proposte di studio e ne verifica l’andamento.


Articolo 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondatrice e scelti tra persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, trascrivendo su apposito registro le verifiche e gli adempimenti svolti. Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Ai membri effettivi del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.


Articolo 14 - COMMUNITY ADVISORY BOARD (CAB)

Composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri delegati dalle associazioni di pazienti e o comunità colpite da infezione da HIV. Rinnovato ogni 2 anni. Ha la funzione di collaborazione con il CSO (Comitato Scientifico) nelle proposte scientifiche di interesse sociale. Alle riunioni del CAB partecipano anche due membri del CSO scelti nell’ambito del CSO, con funzione di raccordo tra CSO e CAB.


Articolo 15 - TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell’attività della Fondazione o comunque per incrementarne il patrimonio. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Articolo 17 - DURATA, ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO ED EFFETTI

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta. In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione. In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.


Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi Italiane vigenti in materia.

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